La previsione dell’art.710 c.c. che consente ad entrambi i coniugi, in qualsiasi momento, di chiedere la modifica dei provvedimenti assunti in sede di separazione relativi agli stessi coniugi o alla prole.I presupposti di tale richiesta possono essere i più svariati (modificazioni delle condizioni economiche personali,trasferimenti di residenza, domande relative all’assegnazione della casa coniugale ecc..). Fuori dai casi in cui la richiesta di modifica possa riguardare fattispecie gravi (ad esempio relativi alla potestà genitoriale o in conseguenza di reato) o che non preveda la rinuncia o modifica sostanziale di posizioni relative a diritti indisponibili è possibile che l’accordo intervenga tra i coniugi senza la necessità di una pronuncia del giudice. In buona sintesi, fuori dai casi di appello avverso sentenza, i provvedimenti della separazione sono sempre modificabili così come quelli conseguenti alla pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio (divorzio) secondo quanto previsto dall’articolo 9 della L.898 del 1970 che, al comma 1, prevede espressamente come “qualora sopravvengano giustificati motivi dopo la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, in camera di consiglio e, per i provvedimenti relativi ai figli, con la partecipazione del pubblico ministero, può, su istanza di parte, disporre la revisione delle disposizioni concernenti l’affidamento dei figli e di quelle relative alla misura e alle modalità dei contributi da corrispondere ai sensi degli articoli 5 e 6″.