In tema di mantenimento dei figli nati fuori del matrimonio, la regola dell’affidamento condiviso ad entrambii genitori, applicabile in forza del rinvio operato dall’art. 4 della legge n. 54 del 2006, implica che il giudice disponga, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico, che, in caso di collocamento prevalente presso un genitore, va posto a carico del genitore non collocatario, prevedendone l’art. 155 cod. civ. la determinazione in relazione ai tempi di permanenza del figlio presso ciascun genitore