L’art. 3, comma 9, legge n. 335/95 testualmente dispone che “Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati:
a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall’art. 9 bis, comma 2, del D.L. n. 103/91, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 166/91, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti.
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria.
I termini di prescrizione di cui al comma 9 si applicano anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti la data di entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente…”.
Tale norma ha ridotto, dal 1/1/ 96, il termine prescrizionale dei contributi dovuti alle gestioni pensionistiche obbligatorie – originariamente decennale ex art. 40, legge n. 153/69 – a cinque anni, salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti.
Tale nuovo termine di prescrizione si applica anche alle contribuzioni relative ai periodi precedenti, fatta eccezione per i casi di atti interrottivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente.
Sul punto, vi è stato anche l’intervento chiarificatore della la S.C. secondo cui “In materia di prescrizione del diritto degli enti previdenziali ai contributi dovuti dai lavoratori e dai datori di lavoro, l’art. 3, comma 9, della legge n. 335/95 stabilisce tra l’altro: a) che la prescrizione diviene quinquennale a partire dall’1 gennaio 1996 anche per i crediti maturati e scaduti in precedenza; b) che per i contributi relativi a periodi precedenti alla data di entrata in vigore della legge, il termine decennale permane ove siano stati compiuti dall’Istituto atti interruttivi, ovvero siano iniziate, durante la vigenza della precedente disciplina, procedure per il recupero dell’evasione contributiva; c) che il periodo di sospensione triennale, di cui all’art. 2, comma 19, della legge n. 638/83, è soppresso, ma continua ad applicarsi qualora in precedenza siano stati emessi atti interruttivi o avviate procedure di recupero…”