Dopo la separazione la nuora deve lasciare la casa concessa in comodato
Il comodato di un immobile adibito ad uso casa coniugale rientra nell’ipotesi di cui al comma 1 dell’art. 1809 c.c., la cui restituzione è legata al termine dell’utilizzo.
Ad affermarlo è la Cassazione, con la sentenza n. 2103/2012.
Il proprietario di un immobile decide di concedere lo stesso in comodato d’uso alla futura nuora. La donna, dopo essersi sposata, si separa dal marito. Per quindici anni ha abitato la casa, ma ora il proprietario ne chiede la restituzione. La donna non intende andarsene e la vicenda finisce in Tribunale. In primo grado viene accolta la domanda del proprietario volta ad ottenere il rilascio dell’immobile e in secondo grado viene confermata la decisione precedente in considerazione del fatto che l’appartamento era stato adibito ad abitazione familiare del figlio e di sua moglie e che il successivo provvedimento di separazione non aveva assegnato l’appartamento alla donna. Quest’ultima ricorre per cassazione.
La Suprema Corte rigetta il ricorso: «è necessario attribuire rilevanza al dato oggettivo dell’uso cui la cosa è destinata. La specificità della destinazione a casa familiare, quale punto di riferimento e centro di interessi del nucleo familiare, è incompatibile con un godimento contrassegnato dalla provvisorietà e dall’incertezza che caratterizzano il comodato cosiddetto precario e che legittimano la cessazione ad nutum del rapporto su iniziativa del comodante.
Di conseguenza, nel comodato adibito ad uso casa coniugale, la restituzione è legata al termine dell’utilizzo. Ne deriva che, finita la convivenza e mancando il provvedimento giudiziale di assegnazione del bene, viene meno anche lo scopo del comodato.