Nel caso in cui il lavoratore in stato di malattia si allontani dalla propria abitazione durante le fasce di reperibilità allo scopo di effettuare una visita medica presso il proprio medico curante o per seguire un trattamento terapeutico, si ritiene che la sanzione della decadenza dall’indennità di malattia non possa essere comminata solo quando risultino rigorosamente accertate, in sede di merito, la indifferibilità della visita medica o del trattamento terapeutico allegato e la indispensabilità delle modalità prescelte per realizzare tale indifferibile esigenza o che quelle modalità fossero le sole ragionevolmente praticabili.
L’accertamento della sussistenza delle situazioni che giustificano l’allontanamento, coinvolgendo un apprezzamento di fatto, è riservato al giudice del merito ed è pertanto insindacabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione congrua e immune da vizi logici.
Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 28 gennaio 2008, n. 1809