Equitalia paga le spese di giudizio anche quando la cartella di pagamento è stata notificata in ritardo per responsabilità dell’Agenzia delle Entrate, inutile dunque per il concessionario della riscossione eccepire di fronte alla Suprema corte la mancanza di responsabilità per il ritardo verso il contribuente.
Questo il contenuto della sentenza n. 8402/2012 con cui la Corte di Cassazione ha condannato Equitalia a pagare le spese di giudizio anche se non era ad essa addebitabile il ritardo nella notifica della cartella di pagamento, annullata in quanto notificata oltre il termine previsto dalla legge.
Secondo i giudici di legittimità, la decisione si fonda sul principio della soccombenza contenuto nell’art. 91 c.p.c. “La parte ricorrente (Equitalia), – hanno precisato i giudici della sesta sezione civile nella parte motiva della sentenza – fondando le proprie argomentazioni sull’asserita assenza di responsabilità del concessionario in ordine alla tardiva notifica della cartella, intenderebbe inammissibilmente sostituire al criterio legale della soccombenza ex 91 c.p.c. (fondato sulla obiettiva situazione processuale delle parti determinata all’ esito del giudizio in relazione alla affermazione/negazione della pretesa oggetto della controversia) un differente criterio fondato sull’ accertamento della colpa nella causazione dell’evento (decorso del termine di decadenza) che avrebbe dato luogo alla pronuncia di accertamento della infondatezza della pretesa tributaria”.
Inutile il ricorso per cassazione di equitalia avverso la sentenza con cui veniva annullata una cartella di pagamento in quanto notificata entro il termine perentorio previsto dalla legge (art. 25 D.P.R. 603/1975 e art. 1, co. 5 ter, D.L. n. 106/2005 conv. in legge n. 156/2005).
La Corte ha infine precisato che “il motivo si palesa infondato anche in considerazione della natura eminentemente discrezionale del potere di compensazione delle spese di lite riservato al giudice dall’art. 92, co.2, c.p.c.”.