La sesta sezione civile della Corte suprema di Cassazione, ribadendo l’orientamento espresso recentemente dalla giurisprudenza di legittimità, ha chiarito che in tema di giudizio per l’equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo, la domanda di indennizzo, ai sensi dell’art. 3 della legge 24 marzo 2001, n. 89 – come modificato dall’art. 1, comma 1224, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 – va proposta nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze e non può applicarsi, in caso di domanda rivolta alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, in conformità alla disciplina previgente, la sanatoria di cui all’art. 4 della legge 25 marzo 1958, n. 260, che permette la rinnovazione della notifica, ma solo quando sia stato convenuto in giudizio, al posto di un organo periferico, direttamente l’organo dell’Amministrazione centrale.
Invero, spiega la Corte, quando sia convenuto in giudizio un soggetto non legittimato a contraddire, si verifica una nullità insanabile, con conseguente inammissibilità della domanda, tenuto conto che l’unitarietà e l’inscindibilità dello Stato, nell’esercizio delle sue funzioni sovrane, non tocca l’autonoma personalità giuridica di diritto pubblico delle Amministrazioni centrali, la separazione delle relative attribuzioni e la riferibilità a ciascuna di esse degli atti di rispettiva pertinenza.