Con la sentenza in rassegna la Sezione giurisdizionale per il Lazio della Corte dei conti esclude che, il mancato versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali all’INPS possa costituire, per il datore di lavoro, fonte di responsabilità amministrativa contabile. Dirimente, a tal fine, ad avviso delle Corte, la circostanza che, in ipotesi di tal guisa, non è possibile ritenere realizzato quel necessario inserimento funzionale, ancorché temporaneo, del soggetto nell’apparato organizzativo pubblico, quale “organo straordinario” dello stesso, che determina l’assunzione della veste di agente e l’assoggettamento alla responsabilità patrimoniale, con la correlata competenza giurisdizionale della Corte dei conti.
In particolare, argomentano i Giudici contabili, l’art. 103, secondo comma, della Costituzione riconosce alla Corte dei conti una competenza generale nelle materie di contabilità pubblica, intesa tale nozione come comprensiva di tutti i rapporti relativi al pubblico denaro, inclusi quelli di responsabilità per danni nel rapporto interno d’impiego o di semplice servizio connessi alla gestione finanziaria patrimoniale svolta dall’Amministrazione dello Stato o di qualsiasi ente pubblico. La giurisprudenza, contabile e di legittimità, sulla scorta di un’ interpretazione estensiva dell’ art. 52 del R.D. 1214/1934, che fa riferimento ad impiegati e funzionari, e dell’art. 103 della Costituzione, ritiene sufficiente, al fine dell’assoggettabilità alla giurisdizione contabile, anche il mero rapporto di servizio, caratterizzato dall’inserimento dei soggetti nell’apparato organizzativo della pubblica amministrazione secondo le regole ed i criteri propri di quest’ ultima, pur in assenza del rapporto di pubblico impiego. Tuttavia, rileva la Corte, il datore di lavoro, pur acquistando la veste di sostituto d’imposta nella procedura di versamento all’INPS delle ritenute previdenziali ed assistenziali, non si inserisce nell’apparato organizzativo indiretto dell’INPS per lo svolgimento di un’attività di pubblico interesse. Conseguentemente, non si realizza quel collegamento funzionale effettivo che permette di ritenere il suo comportamento elemento di raccordo con la p.A. per la causazione dell’illecito erariale nei riguardi dell’Ente Previdenziale. Infatti, la violazione dell’obbligo di versamento non lede il patrimonio dell’Ente, bensì un interesse previdenziale, e non genera un diritto al risarcimento di un danno erariale, che radica la giurisdizione contabile, bensì un mero credito dell’Ente previdenziale che rientra nella giurisdizione del giudice del rapporto di impiego.