L’indennità di accompagnamento è stata istituita dalla Legge 11 febbraio 1980, n. 18. Si tratta di una provvidenza in favore degli invalidi civili totalmente inabili a causa di minorazioni fisiche o psichiche.
Condizioni:
§ viene erogata indipendentemente dall’età;
§ essere cittadino italiano o UE residente in Italia, o essere cittadino extracomunicario in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
§ avere il riconoscimento di un’invalidità totale, non essere in grado di deambulare autonomamente o senza l’aiuto di un accompagnatore o di svolgere autonomamente gli atti quotidiani della vita;
§ non essere ricoverato in istituto con pagamento delle retta a carico dello Stato (o di Ente pubblico).
Importo 2012: Euro 492,97 per 12 mensilità.
L’indennità di accompagnamento è incompatibile con le erogazioni di provvidenze simili, erogate per cause di servizio, lavoro o guerra.
L’indennità di accompagnamento non è incompatibile con lo svolgimento di attività lavorativa dipendente o autonoma.
L’indennità di accompagnamento viene erogata al solo titolo della minorazione; pertanto è indipendente dal reddito posseduto dall’invalido e dalla sua età
L’indennità di accompagnamento non è incompatibile con la titolarità di una patente speciale.
L’indennità di accompagnamento viene erogata anche ai detenuti.
Entro il 31 marzo di ogni anno i titolari di indennità di accompagnamento devono inviare all’INPS una dichiarazione periodica relativa alla sussistenza dei requisiti di legge.
Legge 11 febbraio 1980, n. 18
1. Ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche di cui agli articoli 2 e 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, nei cui confronti le apposite commissioni sanitarie, previste dall’art. 7 e seguenti della legge citata, abbiano accertato che si trovano nell’impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di un’assistenza continua, è concessa un’indennità di accompagnamento, non reversibile, al solo titolo della minorazione, a totale carico dello Stato, dell’importo di lire 120.000 mensili a partire dal 1° gennaio 1980, elevate a lire 180.000 mensili dal 1° gennaio 1981 e a lire 232.000 mensili con decorrenza 1° gennaio 1982. Dal 1° gennaio 1983 l’indennità di accompagnamento sarà equiparata a quella goduta dai grandi invalidi di guerra ai sensi della tabella E, lettera a-bis, n. 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915.
La medesima indennità è concessa agli invalidi civili minori di diciotto anni che si trovano nelle condizioni sopra indicate. Sono escluse dalle indennità di cui ai precedenti commi gli invalidi civili gravi ricoverati gratuitamente in istituto.(1) (2)
(1) La Corte costituzionale, con sentenza 14-22 giugno 1989 n. 346 (G. U. 28 giugno 1989, n. 26 – Serie speciale), ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 1, primo comma, L. 11 febbraio 1980, n. 18 e 2, quarto comma, L. 30 marzo 1971, n. 118, nella parte in cui esclude che la cecità parziale possa concorrere con altre minorazioni allo stato totale di inabilita con diritto, quindi, all’indennità di accompagnamento