Ricongiunzione contributi
La ricongiunzione dei contributi previdenziali con la Legge di Stabilità 2013 (Legge 228/2012, articolo 1, commi 238- 248) ha smesso di essere onerosa ma ha introdotto regole diverse per i due seguenti gruppi di contribuenti:
La ratio dell’intervento è chiaro: eliminare, per quanto possibile, il pasticcio creato nel 2010, quando di colpo l’INPS ha cominciato a chiedere ai lavoratori ex Inpdap – il più delle volte per un passaggio automatico e non per scelta del dipendente – anche migliaia di euro per ripagarsi una seconda volta, e a caro prezzo, il diritto alla pensione, con la giustificazione legale di incassare in questo modo la differenza rispetto ai più ricchi contributi previsti nel settore privato.
Restituzione dei contributi
Coloro che avevano già chiesto la ricongiunzione onerosa ma che ora hanno nuovamente diritto a quella gratuita, posso esercitare il diritto di recesso (fino al 28 dicembre 2013, ossia un anno dall’entrata in vigore della Legge di Stabilità) e alla restituzione delle somme eventualmente versate per ricongiungere i contributi. Sempre a condizione di non aver già cominciato a percepire la pensione.
Recesso dalla totalizzazione
Chi invece aveva scelto la totalizzazione dei contributi prima dell’entrata in vigore della Legge di Sabilità 2013, può a sua volta (se il procedimento amministrativo non si è ancora concluso) scegliere di optare per una delle nuove opzioni previste dalla legge di stabilità: la ricongiunzione gratuita o cumulo.