Tradimento e Separazione
Perquanto concerne i presupposti che possono condurre all’addebito incapo ad uno dei due coniugi occorre far riferimento all’art. 143c.c._ Tale norma prevede una serie di doveri derivanti dal matrimonioe, nello specifico, gli obblighi di fedeltà, assistenza morale emateriale (art. 143, comma 2°, c.c.), collaborazione nell’interessedella famiglia (art. 143, comma 3°, c.c.) e coabitazione (art. 146c.c.), nonché di parità dei coniugi (ex art. 29 Cost.).Ulteriori obblighi sono disseminati all’interno del Codice Civile,ad esempio, il dovere di istruzione ed educazione dei figli (art. 147c.c.), la tutela dell’ottemperanza ai provvedimenti del giudiceadito in caso di disaccordo fra i coniugi (art. 145 c.c.), o, ancora,l’obbligo di concorrere agli oneri per il mantenimento della proleprevisto (art. 148 c.c.).
Se la richiesta di addebito della separazione si fonda sulla presunta violazione dell’obbligo difedeltà coniugale dell’altro coniuge, si devono valutare anche le eventuali responsabilità del coniuge che richiede l’addebito nel degrado che la vita coniugale aveva ormairaggiunto prima dell’epoca del presunto tradimento.
Comela Corte di Cassazione ha avuto modo di puntualizzare: Cass. Civ.Sez. I, 15 luglio 2010, n. 16614, nella quale si legge :”Nellaseparazione personale la pronuncia di addebtio non può fondarsisulla sola violazione dei doveri posti dall’art. 143 c.c. a caricodei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se taleviolazione, lungi dall’essere intervenuta quando era già maturatae in conseguenza di una situazione di intollerabilità dellaconvivenza, abbia, viceversa, assunto efficacia causale neldeterminarsi della crisi del rapporto coniugale”. (si vedanoanche Cass. Civ. Sez. I, 23 maggio 2008, n. 13431 e Cass. Civ. Sez.I, 27 giugno 2006, n. 14840).
Eancora: Cass. Civ. Sez. I, 27 giugno 2006, n. 14840, secondo cui :”ladichiarazione di addebito della separazione implica la prova che lairreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente alcomportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doverinascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovvero chesussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati e ildeterminarsi dell’intollerabilità della ulteriore convivenza;pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che ilcomportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi,o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento dellaconvivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senzaaddebito” (sempre sul punto e confermando l’orientamentoprecedente, si veda anche Cass. Civ. Sez. I, 23 maggio 2008, n.13431).
E inultimo: Si veda Cass. Civ. Sez. I, 19 luglio 2010, n. 16873, nellaquale si legge :”L’inosservanza dell’obbligo di fedeltàconiugale, determinando di regola l’intollerabilità dellaprosecuzione della convivenza, costituisce in genere circostanzasufficiente a giustificare l’addebito della separazione al coniugeresponsabile, sempre che non si constati la mancanza di nesso causaletra l’infedeltà e crisi coniugale, con un accertamento rigoroso euna valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi,rimessa al giudice di merito per accertare se vi è la preesistenzad’una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contestocaratterizzato da una convivenza solo formale”.