Cassazione Civile – Sez. Lavoro – Sentenza 18 marzo 2013 , n. 6710 – Licenziamento per riorganizzazione aziendale
Licenziamento motivo oggettivo
La soppressione di posti di lavoro per ragioni tecniche, organizzative e produttive dell’azienda è giustificata solo quando l’imprenditore persegue con essa una effettiva scelta di riorganizzazione aziendale piuttosto che una mera contrazione del costo del lavoro.
E’ quanto ribadito, con la sentenza oggi in commento, dalla Sezione Lavoro della Corte di Cassazione.
Precisamente, gli Ermellini hanno chiarito che rientra nella fattispecie della riorganizzazione aziendale rimessa alle decisioni dell’imprenditore il trasferimento a professionisti esterni di mansioni prima espletate dal lavoratore licenziato, così rigettando il ricorso di quest’ultimo che lamentava, invece, la natura ritorsiva del provvedimento espulsivo.
La Corte ha difatti confermato la decisione dei giudici di merito che avevano escluso, nel caso di specie, il ricorrere di elementi idonei a provare la volontà ritorsiva del datore, che in quel periodo si stava separando dalla moglie, sorella del licenziato.
Di contro, essendo stato accertato il trasferimento all’esterno di una serie di attività aziendali, è stato ritenuto pienamente legittimo il licenziamento intimato atteso che, precisa la Corte, il detto trasferimento rientra senza dubbio nella fattispecie della riorganizzazione aziendale.
Invero, in tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo determinato da ragioni tecniche, organizzative e produttive, compete al giudice – che non può, invece, sindacare la scelta dei criteri di gestione dell’impresa, espressione della libertà di iniziativa economica tutelata dall’art. 41, Cost.
– il controllo in ordine all’effettiva sussistenza del motivo addotto dal datore di lavoro, in ordine al quale il datore di lavoro ha l’onere di provare, anche mediante elementi presuntivi ed indiziari, l’effettività delle ragioni che giustificano l’operazione di riassetto.