CIRCOLAZIONE DEL VEICOLO AUTO CONTRO LA VOLOTA’ DEL PROPRIETARIO, RESPONSABILITA’ – CASSAZIONE
Nel vigore degli art. 1, comma 3, e 19, comma 1, legge n. 990 del 1969, nel testo risultante a seguito del D.L. n. 857 del 1976, conv. con mod. dalla legge n. 39 del 1977, essendo circoscritta l’operatività della garanzia assicurativa, in caso di circolazione del veicolo avvenuta contro la volontà del proprietario, a favore dei soli terzi non trasportati ovvero dei terzi trasportati contro la propria volontà, La Corte di Cassazione ha deciso che il terzo trasportato consenziente – ancorché, eventualmente, inconsapevole del carattere illegale della circolazione del veicolo che ha cagionato il sinistro – non ha azione per il risarcimento dei danni subiti nei confronti del Fondo di Garanzia Vittime delle Strada, ma, unicamente contro il conducente della vettura stessa al momento del sinistro. In particolare, in tema di assicurazione obbligatoria, la responsabilità dell’assicuratore è legittimamente predicabile, quanto alla sua astratta configurabilità e quanto alla sua concreta sussistenza, a condizione che venga affermata la responsabilità (eventualmente in via solidale, ove, al momento dell’incidente, il veicolo sia condotto da terzi) dell’assicurato, e cioè del proprietario del veicolo, con la conseguenza che, ove il veicolo stesso circoli – come nella specie – contro la volontà del proprietario per effetto di furto, non solo deve essere rigettata ogni domanda risarcitoria contro il predetto proprietario (in applicazione della regula iuris di cui all’art. 2054, comma 3, ultima parte, c.c.), ma non può del pari trovare accoglimento quella eventualmente proposta nei confronti del suo assicuratore da parte del terzo trasportato a bordo del veicolo rubato, atteso che la deroga al suddetto principio di esclusione di responsabilità è limitata (ex art. 1, comma 3, della legge n. 990 del 1969) alle sole ipotesi di danneggiato non trasportato e di danneggiato trasportato contro la propria volontà.