Nella obbligazione risarcitoria da fatto illecito, che costituisce tipico debito di valore, è possibile che la mera rivalutazione monetaria dell’importo liquidato in relazione all’epoca dell’illecito, ovvero la diretta liquidazione in valori monetari attuali, non valgano a reintegrare pienamente il creditore, che va posto nella stessa condizione economica nella quale si sarebbe trovato se il pagamento fosse stato tempestivo.
Il che può dipendere, prevalentemente, dal rapporto tra remuneratività media del denaro e tasso di svalutazione nel periodo in considerazione, essendo ovvio che in tutti i casi in cui il primo sia inferiore al secondo un danno da ritardo non è normalmente configurabile.
Ebbene, dopo tale premessa, i giudici della terza sezione civile della Suprema Corte di Cassazione, allineandosi a quanto già affermato dalla giurisprudenza di legittimità, hanno precisato che, per un verso, gli interessi c.d. compensativi costituiscono una mera modalità liquidatoria del danno da ritardo nei debiti di valore; per altro verso, non è configurabile alcun automatismo nel riconoscimento degli stessi, sia perché il danno da ritardo che con tale modalità liquidatoria viene indennizzato non necessariamente esiste, sia perché esso può essere comunque già ricompreso nella somma liquidata in termini monetari attuali.
Nei debiti di valore i c.d. interessi compensativi costituiscono dunque una mera modalità liquidatoria del danno causato dal ritardato pagamento dell’equivalente monetario attuale della somma dovuta all’epoca dell’evento.
Peraltro, prosegue la Corte, la presunzione di danno da lucro cessante per ritardato pagamento nei debiti di valore è correlata esclusivamente all’impiego mediamente remunerativo del denaro, in ipotesi suscettibile di offrire un’utilitas superiore, in termini percentuali, al tasso di rivalutazione.
Il riconoscimento di interessi costituisce in tale ipotesi una mera modalità liquidatoria, cui é consentito al giudice di far ricorso col limite costituito dall’impossibilità di calcolare gli interessi sulle somme integralmente rivalutate dalla data dell’illecito.
Al medesimo, viceversa, non è inibito il riconoscimento di interessi, anche al tasso legale, su somme progressivamente rivalutate; ovvero sulla somma integralmente rivalutata, ma da epoca intermedia; ovvero, sempre sulla somma rivalutata e con decorrenza dalla data del fatto, ma con un tasso medio di interesse, in modo da tener conto che essi decorrono su una somma inizialmente che non era di siffatta entità e che solo progressivamente si é adeguata al risultato finale; ovvero, di non riconoscerli affatto, in relazione a parametri di valutazione costituiti dal tasso medio di svalutazione monetaria e dalla redditività media del denaro nel periodo considerato.